Una delle principali novità delle nuove regole sul bilancio, in vigore dal 1° gennaio 2016, è l’individuazione, nell’ambito della disciplina del bilancio di esercizio, di tre categorie di imprese: imprese di grande dimensione, imprese di piccola dimensione e micro-imprese. A ciascuna categoria sono associati particolari obblighi in tema di informativa di bilancio, affiancando al classico bilancio d’esercizio e al bilancio abbreviato, il bilancio delle micro-imprese.
Per le micro – imprese è previsto l’esonero dall’obbligo di:
Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare le nuove regole troveranno applicazione per i bilanci chiusi al 31.12.2016. Diverso è il discorso per le società con esercizio NON coincidente con l’anno solare. Ciò deriva dalla disposizione normativa che rinvia l’applicazione delle nuove regole “agli esercizi finanziari aventi inizio” dal 1° gennaio 2016.
Premessa
Come noto, grazie alla Legge di stabilità 2015, l’istituto del ravvedimento operoso è stato oggetto di importanti modifiche, soprattutto per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Merita di essere sottolineato che, ad oggi, è possibile versare le imposte mediante ravvedimento anche una volta che siano scaduti i termini di presentazione della dichiarazione del periodo in cui è stato commesso l’errore (a differenza di quanto in precedenza previsto).
A seguito delle novità introdotte è infatti possibile ricorrere all’istituto in esame:
- in relazione a tutti i periodi ancora accertabili;
- anche se sono iniziate attività di verifica (a meno che non sia stato notificato un atto di liquidazione o accertamento).
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Regimi fiscali agevolati
Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto dall’1.1.2015 un nuovo regime forfettario, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%, riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) che rispettano determinati requisiti e ha soppresso:
Tuttavia, con il comma 12-undecies dell’art. 10, D.L. n. 192/2014 è stato prorogato fino al 31.12.2015 il termine entro il quale i soggetti in possesso dei relativi requisiti possono scegliere di adottare il regime dei minimi, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%.
La proroga era attesa con ansia da contribuenti e professionisti visto l’avvicinarsi della scadenza originaria fissata al 16 Giugno (16 Luglio con maggiorazione dello 0,40%). La proroga si è resa necessaria per il ritardo nelle tempistiche di rilascio del software Gerico per la compilazione degli studi. La versione beta del programma è stata rilasciata il 15 maggio, poi quella definitiva è arrivata solo mercoledì 27 maggio. Mentre il D.M. con la revisione degli studi è stato pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» solo il 21 maggio, con l’inevitabile conseguenza di rendere impossibile l’assolvimento degli obblighi di versamento delle imposte previsto per il prossimo 16 Giugno. La proroga è stata messa nero su bianco nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che è stato firmato dal premier Matteo Renzi e che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Nel comunicato stampa viene chiarito che la proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza. In base a quanto annunciato nel comunicato stampa, il differimento riguarderà quindi i contribuenti minimi (quelli con imposta sostitutiva al 5%) e, anche i forfettari, vale a dire chi è entrato nel nuovo regime introdotto dall'ultima Legge di Stabilità e che prevede, tra l'altro, soglie di ricavi variabili in base all'attività e un'imposta sostitutiva del 15 per cento. Grazie alla proroga i suddetti soggetti potranno effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 06 Luglio 2015 invece che provvedervi entro il prossimo 16 giugno. Dal 7 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.